Tragico, drammatico, grave e greve, il caso Roggero ha raggiunto una incredibile popolarità e chiunque ne abbia avuto contezza non si è sottratto dal formulare un giudizio di natura istintiva ed emotiva, magari condito da riflessioni di altro genere.
Alla portata di tutti perchè semplice sul piano descrittivo (anche se è proprio nella sintesi titolistica che si annidano insidiosamente gli orientamenti ideologici di chi descrive), la vicenda tocca valori ed esigenze primordiali e/o ormai assolutamente imprescindibili nella cultura occidentale, ci conduce naturalmente all’immedesimazione e ci pone interrogativi scomodi.
Mediaticamente perfetta, la storia infervora le coscienze, produce inevitabili escalation di toni e si presta ottimamente alle polarizzazioni politiche.
Consapevole del contesto e delle relative difficoltà, provo però a riportare il caso nella sua dimensione essenziale, che è prettamente giuridica e giudiziaria.
Nel premettere altresì che questo non è un commento analitico alle sentenze, è però opportuno spendere qualche parola sulle pronunce della Corte d’Assise di Asti e della Corte d’Assise d’Appello di Torino (i documenti integrali sono disponibili al seguente link: https://www.sistemapenale.it/it/documenti/caso-roggero-le-sentenze-di-condanna-emesse-dalle-corti-dassise-di-asti-e-di-torino-in-primo-e-in-secondo-grado).
Le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione non sono state ancora depositate: ci basta però sapere che è stata confermata la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione statuita nella sentenza della Corte d’Assise d’Appello (la quale riduceva la pena di primo grado, che consisteva invece in 17 anni di reclusione).
Va innanzitutto chiarito che nelle sentenze di condanna è data ampia motivazione riguardo tutti i profili salienti della vicenda, contrariamente a quanto asserito in alcune vulgate social (non suffragate, come quasi sempre accade, dalla lettura dei documenti rilevanti) le quali apoditticamente denunciano che sia stata tralasciata la trattazione di vari fattori argomentativi pro reo.
In estrema sintesi, esclusa l’applicabilità della causa di giustificazione della legittima difesa (la quale avrebbe escluso a sua volta la configurabilità della responsabilità penale dell’imputato) per inattualità del pericolo, i collegi hanno ritenuto di dover dare applicazione (in misura prossima al massimo):
– sia delle attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis c.p.;
– sia dell’attenuante comune dell'”aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui” di cui all’art. 62, c. 1, n. 2, c.p..
Inoltre, la Corte d’Assise d’Appello ha ridotto gli aumenti a titolo di continuazione del reato. A titolo puramente divulgativo, la sussistenza della continuazione del reato per gli omicidi e il tentato omicidio fa sì che non debbano sommarsi le pene per i reati in rapporto di continuazione, ma che venga invece aumentata la pena del reato più grave: il Collegio ha quindi evitato che l’aumento della pena per il reato più grave facesse lievitare il trattamento sanzionatorio.
Dal punto di vista penalistico, pertanto, si potrà magari contestare la misura della pena irrogata (i giudici, al ricorrere delle fattispecie incriminatrici e non, hanno sempre a disposizione uno spazio di discrezionalità utile per adeguare il più possibile il trattamento sanzionatorio al caso concreto), ma sarebbe davvero arduo sostenere che i collegi abbiano assunto posizioni tetragone e non abbiano offerto una configurazione giuridica attenta e completa dei fatti, degli interessi e dei valori in rilievo.
Mi spingo anzi ad osservare che i collegi, anche in considerazione della sussistenza del reato di porto d’armi senza licenza, nonchè dell’accertata “mancata resipiscenza” dell’imputato (sono note alcune esternazioni televisive dello stesso Roggero), difficilmente avrebbero potuto legittimamente ridurre ancor di più il trattamento sanzionatorio in base all’ordinamento attuale ed al correlato apparato di categorie dogmatico-giuridiche che lo corredano e lo vivificano.
Non si nega che la pena di 14 anni e 9 mesi, soprattutto ad un’analisi non tecnico-giuridica, possa sembrare molto pesante: se solo però si pensa che l’art. 575 c.p. prevede per l’omicidio (un solo omicidio: qui ne abbiamo due, oltre ad un tentato omicidio e al reato relativo all’assenza della licenza del porto d’armi) la pena minima di 21 anni, si può ben comprendere ictu oculi lo sforzo volto al ridimensionamento della pena.
L’ordinamento italiano si fonda infatti sul principio del rispetto della vita umana e sul rifiuto della giustizia privata, quale portato altissimo della riflessione sui diritti umani su cui non può negoziarsi.
Tuttavia, prendendo a prestito dagli studiosi delle scienze esatte la tendenza all’astrazione a partire da casi particolari, mi chiedo quale sarebbe il trattamento sanzionatorio di colui il quale dovesse essere vittima diretta o indiretta di reati ancora più odiosi di quelli subiti dalla famiglia di Roggero e, nell’imminenza del fatto, ma nell’accertata inattualità del pericolo, dovesse reagire ferendo mortalmente e volontariamente l’autore del reato.
Non voglio esemplificare, ma ciascuno si sforzi di prefigurare ipotesi profondamente intollerabili anche per chi avesse una speciale inclinazione al perdono ed all’autocontrollo.
Ora le categorie giuridiche fin qui menzionate ed utilizzate nella configurazione del caso Roggero cominciano a scricchiolare.
Applicando il minimo per l’omicidio (575 c.p.), nonché le attenuanti generiche e l’attenuante dello stato d’ira nel massimo possibile, non si riuscirebbe a scendere al di sotto di 9 anni e 6 mesi (al lordo di ulteriori riduzioni sia in ragione dell’eventuale giudizio abbreviato, sia in sede di esecuzione della pena), trattamento obiettivamente troppo pesante per ipotesi di gravità eccezionale.
Come ci insegnano ancora una volta i cultori delle scienze esatte, se il paradigma conduce a conclusioni assurde anche in relazione a casi limitati, allora il paradigma stesso va ripensato.
Qual è, al prezzo di una eccessiva semplificazione, il paradigma normativo attuale che condurrebbe a tali effetti?
Si inizi il ragionamento dalla legittima difesa la quale, benché rimaneggiata più volte nel corso degli anni, nel suo nucleo essenziale non può prescindere dall’essere inscindibilmente correlata ad una necessità concreta ed obiettiva di difesa: cessato il pericolo, la legittima difesa non opera.
Certo, la legittima difesa può vivere nella forma “putativa” (termine tecnico-giuridico), nel senso che si agisce sul presupposto erroneo dell’attualità di un pericolo che non c’è più: se l’errore è colposo, si risponde del reato a titolo di colpa, ma se l’errore non è colposo, la legittima difesa opera pienamente nel senso che è esclusa la responsabilità penale.
Vi è anche la forma dell’eccesso colposo della legittima difesa, regolata dall’art. 55 c.p., la cui ricorrenza presuppone, però, che il pericolo ancora sia attuale: si può cioè parlare di eccesso di un qualcosa che già c’è (la legittima difesa), ma se la legittima difesa è esclusa a priori, non ricorrono nemmeno le forme di eccesso.
Fuori da queste ipotesi, tuttavia, la “reazione” della vittima del reato integra un reato a sua volta.
Nel caso Roggero, si tratta di omicidi a pieno titolo.
Anche nei casi più odiosi prefigurabili teoricamente, si tratterebbe di omicidio a pieno titolo e verrebbe in gioco l’applicazione dell’art. 575 c.p..
Si tratta, volgarmente ma icasticamente, di “vendetta” ed a nulla varrebbe osservare, ai fini dell’integrazione del fatto tipico di reato, che il pericolo è sì cessato, ma l’alterazione dello stato psicologico della vittima del primo reato non può ritenersi cessata contemporaneamente alla cessazione del percolo stesso.
Continuo però a ritenere che, se così non fosse, legittimeremmo la giustizia privata. Il paradigma, quindi, a mio modo di vedere non va ripensato per quanto concerne la legittima difesa.
E allora dobbiamo passare ad esaminare il regime delle attenuanti che, a conti fatti, risulta invece limitante.
La reazione ad un reato odioso rientra nel calderone dello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, ipotesi però troppo generica, perchè il fatto ingiusto (cioè contra ius) abbraccia tanto la lesione di situazioni giuridiche soggettive senza rilevanza penale, quanto qualunque altro fatto di reato, anche gravissimo.
Si tratta di un’ipotesi talmente generica da operare come attenuante comune, che abilita il giudice alla diminuzione della pena fino a un terzo.
E qui, a mio avviso, è importante effettuare un primo ripensamento.
Sarebbe cioè opportuno che l’attenuante dello stato d’ira venisse articolata diversamente: il caso generale rimarrebbe disciplinato dall’art. 61, c. 1, 2), c.p., ma potrebbero essere costruite per i casi più gravi nuove attenuanti ad effetto speciale (che cioè consentono la riduzione della pena oltre il terzo della pena), le quali consentirebbero maggiormente di adeguare il trattamento sanzionatorio anche alle ipotesi eccezionali.
Passiamo ora, ad un profilo più sottile, anche perchè ci apre la strada per svolgere una riflessione anche sul risarcimento del danno alle vittime della “reazione“.
Nelle due sentenze del caso Roggero vi è una grande assenza (che però assumo subito essere legittima e corretta), ovvero il mancato riferimento all’attenuante dell’art. 61, c. 1., 5), c.p., consistente nell'”essere concorso a determinare l’evento, insieme con l’azione o l’omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa “.
Non ve n’é traccia, né nelle sentenze, nè nelle argomentazioni difensive.
Ciò sembra controintuitivo, perchè qui ricorre certamente il presupposto del fatto doloso della persona offesa: l’attenuante però non si applica, perché manca l’elemento della concausalità.
La nozione giuridica di causalità è infatti diversa da quella naturalistica di causalità: reciso infatti il legame con il pericolo, in quanto non più attuale, la condotta omicida, la “reazione”, vive giuridicamente in modo autonomo.
I giudici parlano di stato d’ira derivante da un fatto ingiusto (il piano causale è un piano prettamente psicologico) e chiariscono in più passaggi che la condotta del Roggero sia stata chiaramente condizionata dalla rapina (il piano causale è il piano, anch’esso psicologico, della ricostruzione dell’elemento soggettivo), ma quando si tratta di causalità in senso tecnico (evocata dal termine “concorso“), ecco che affiora la nozione giuridica e penalistica di causalità di cui all’art. 40 c.p..
La reazione infatti non è una conseguenza necessitata del primo reato (cioè della rapina nel caso Roggero), che è sì antecedente cronologico, ma non antecedente causale.
Ad onor del vero, mi piacerebbe poter ritenere applicabile anche l’attenuante di cui al n. 5 (ma solo accogliendo un’interpretazione basata su una diversa nozione di causalità): riconosco, però, che ciò potrebbe confliggere con quella dello stato d’ira di cui al n. 2, producendosi quindi una duplicazione indebita di circostanze attenuanti. E, tra l’altro, non propugno nemmeno un’interpretazione diversa del dato testuale: l’art. 61 c.p. ha infatti una natura strettamente penalistica, che fa uso di una nozione di causalità “artificiale” (art. 40 c.p.) che deve essere unitariamente applicabile in ambito (per l’appunto) strettamente penalistico.
Manifesto invece le mie perplessità riguardo l’estensione della nozione di causalità penalistica per quanto riguarda i profili civilistico-risarcitori: perplessità che, però, esprimo de iure condendo, non de iure condito.
L’art. 185 c.p. definisce un automatismo: al ricorrere del reato, sorge il diritto al risarcimento in capo alla persona offesa. Tale risarcimento va quantificato secondo le regole civilistiche, che però attualmente operano sulla ricostruzione del fatto operata con categorie penalistiche.
I collegi, infatti, non prendono in esame l’art. 1227 c.c. (” Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza “) e non sbagliano (nemmeno stavolta) in questo, in quanto, cessata l’attualità del pericolo, si interrompe la catena causale tra il primo reato (la rapina nel caso Roggero) e la “reazione“.
Il dibattito è vivissimo, perchè sul tema del risarcimento in sede civile è prevista una norma nel ddl sicurezza approvato da qualche giorno dal Consiglio dei Ministri (che escluderebbe il risarcimento per chi “reagisce” a reati come sequestri, scippi, rapine, ecc.).
A prescindere dall’esito del dibattito parlamentare, credo che però sia opportuno andare a ripensare il rapporto tra l’art. 1227 c.c. e l’art. 185 c.p..
La mia proposta è questa.
Mentre in sede di applicazione del codice penale la nozione di causalità va unitariamente intesa conformemente a quanto previsto dall’art. 40 c.p., in sede civilistica (cioè di valutazione della quantificazione del risarcimento del danno) va invece adottata una nozione di causalità più ampia, così da cogliere quel canone interpretativo di globalità e complessità che presiede, tra l’altro, alle valutazioni risarcitorie di tipo equitativo.
In tal modo il reato “scatenante” verrebbe inglobato nella catena causale e, ai sensi dell’art. 1227 c.c., il giudice potrebbe applicare anche una fortissima riduzione del risarcimento, tanto più alta quanto maggiormente comprensibile (sul piano puramente “umano“) è la reazione al reato scatenante stesso.
Riassumendo, a mio modo di vedere il caso Roggero solleva la questione più ampia del trattamento sanzionatorio dei reati commessi per “reazione“, vendetta, ira, dopo aver subito reati odiosi, quando il pericolo non sia più attuale, ma in un tempo significativamente vicinissimo a quello della commissione del reato scatenante.
Occorre ripensare le categorie giuridiche e, dopo un esame dei tratti salienti del paradigma normativo attuale, a mio avviso:
– non andrebbe rivisto l’impianto delle norme concernenti la legittima difesa, perchè si scivolerebbe nella piena legittimazione della giustizia privata;
– non andrebbe rivisto nemmeno l’ambito di applicazione dell’attenuante di cui all’art. 61, c. 1, n. 5) (che dà rilevanza al fatto doloso della persona offesa), perchè rinvia ad una nozione penalistica di causalità che va applicata unitariamente in ambito strettamente penalistico;
– andrebbe articolata diversamente l’attenuante dello stato d’ira, in modo tale che potrebbero essere introdotte attenuanti ad effetto speciale per ritenere ulteriormente riducibile il trattamento sanzionatorio nei casi più gravi;
– andrebbe adottata, in sede di quantificazione del danno in sede civilistica, una nozione civilistica di causalità, tale che il fatto scatenante venga ritenuto parte del più generale decorso causale e il giudice potrebbe quindi ridurre il risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c..